Ivass ha emanato lo scorso 15 gennaio 2026 il Provvedimento 169, che introduce nel settore la Legge sull’oblio oncologico, con obbligo di adeguamento entro 15 giorni per imprese e assicuratori.
Un adeguamento importante del regolamento Ivass sugli obblighi informativi per i distributori e le imprese di assicurazione, in merito al diritto all’oblio oncologico.
La Legge sull’oblio oncologico
La legge 193/2023 (in G.U. n.294/2023) ha introdotto il divieto per imprese e distributori di assicurazioni, in sede di stipula o rinnovo di contratto, a chiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo (10 anni, riducibili a 5 per i minori di 21 anni) dal trattamento attivo e in assenza di recidive o ricadute.
Di tale diritto deve essere fatta menzione in tutti i moduli e formulari.
Inoltre le informazioni su patologie oncologiche – se acquisite precedentemente all’entrata in vigore della legge – non possono essere utilizzate ai fini di valutazione del rischio o solvibilità del contraente, se nel frattempo questo ha maturato i requisiti per il diritto all’oblio oncologico.
Il Provvedimento Ivass

Di fondamentale importanza a tutela della dignità delle persone guarite è l’indicazione secondo cui un certificato di guarigione può essere richiesto esclusivamente ai fini della cancellazione delle informazioni sanitarie pregresse fornite dall’assicurato quando non era ancora maturato l’oblio oncologico.
Questo principio e impedisce che le persone siano costrette a rivelare dati che la legge considera soggetti a oblio, in rispetto del GDPR.
Con questo Provvedimento IVASS ha chiarito in modo definitivo che le persone guarite non sono più costrette a rivelare informazioni sulla loro precedente malattia quando stipulano o rinnovano una polizza, dimostrando sensibilità verso tutti le persone che hanno superato una malattia oncologica e da qui in poi non dovranno subire discriminazioni nell’accesso ai servizi assicurativi e finanziari.

