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Arbitrato Bancario Finanziario

Arbitrato Bancario Finanziario
Arbitrato Bancario Finanziario

L’Arbitrato bancario finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra clienti e intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio, conti correnti o prestiti personali), nonché di servizi di pagamento.

L’Arbitrato si differenzia dal tentativo di mediazione o conciliazione, in quanto la procedura di si conclude con una decisione non vincolante o vincolante solo per una parte o per entrambe, mentre i sistemi basati sulla mediazione sono finalizzati al raggiungimento di un accordo consensuale tra le parti.

 

Le novità in tema di ABF

Con un Provvedimento del 12 agosto 2020 la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, con l’obiettivo di ottenere una maggiore efficienza e di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi.

In particolare sono state regolate:

  • La competenza temporale: non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
  • La competenza territoriale: la Banca d’Italia, previo accordo con i Presidenti dei Collegi, può, in deroga alla competenza territoriale e comunque per periodi non superiori a 18 mesi, disporre l’accentramento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi che riguardino materie omogenee sulle quali sussistono orientamenti consolidati.
  • La competenza per valore: il limite di valore che rientra nella cognizione dell’Arbitro non deve essere superiore a 200.000 euro. Il nuovo limite si applicherà a decorrere dal 1° ottobre 2022. Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009.
  • I profili procedurali: passa da 30 a 60 giorni il termine entro il quale l’intermediario può dare riscontro al reclamo del cliente, fornendo tutta la documentazione utile per la valutazione della questione.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 2020.
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