Uno dei punti chiave del regolamento IVASS 40/2018 è senza dubbio l’Art. 87 che disciplina i soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento.
L’articolo stabilisce che le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro possono impartire direttamente oppure organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento professionale avvalendosi di diversi soggetti formatori: questi ultimi devono ovviamente possedere i requisiti previsti dall’articolo 96 commi 1 e 2, dello stesso regolamento.
Tali corsi sono destinati sia alle persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio e gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
È invece l’impresa preponente ad organizzare i corsi per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro, per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E ed infine per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
Un caso particolare, tra l’altro molto frequente: quello in cui uno stesso soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, ad esempio due, entrambi iscritti in Sez. A.
In questo caso, il collaboratore deve maturare 60 ore di aggiornamento annuale? Gli intermediari di riferimento, come devono comportarsi?
Anche in questo caso è l’art. 87 del regolamento IVASS 40/2018 a spiegare che i diversi intermediari di riferimento, possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale. Deve essere ovviamente garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal regolamento IVASS nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti relativi ai diversi prodotti distribuiti.
In sostanza, gli intermediari di riferimento dovrebbero coordinarsi tra loro per far sì che l’utente rispetti gli obblighi minimi previsti dal regolamento IVASS e faccia formazione sui prodotti che distribuisce per ogni compagnia, considerando le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
Diverso è il caso della collaborazione orizzontale: ciascun intermediario deve infatti curare esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. Non può quindi organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale ha intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale.
Ciò premesso, può affidare la docenza per i corsi della propria rete alle relative imprese preponenti oppure all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3.
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Ringraziamo per il contributo ANTONIO CATONE