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IVASS. La verifica delle competenze acquisite

IVASS. La verifica delle competenze acquisite

L’Art. 90 del Regolamento IVASS N° 40 del 2 Agosto 2018 disciplina le modalità di accertamento delle competenze acquisite durante i corsi di formazione, siano essi in presenza oppure on line.

 

Il test di verifica

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale, secondo quanto previsto, si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.

Il test, articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola, deve essere composto da domande che rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità rispetto ai contenuti e alla durata del corso.

Predisposto dal soggetto che effettua il corso, il questionario deve essere elaborato con estrazione randomica delle domande e delle risposte, anche attraverso supporti tecnologici.

L’attuale sospensione dei test in aula

A questo punto è necessaria una precisazione: l’art. 90 del Regolamento stabilisce che i test di verifica dei corsi di formazione professionale, i cosiddetti percorsi di abilitazione, siano effettuati esclusivamente in aula.

La pandemia di Covid-19 ha però modificato le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione: in deroga a quanto disposto dall’art. 90, l’IVASS ha stabilito che i test di verifica dei corsi di formazione professionale potranno essere effettuati a distanza secondo quanto previsto per la formazione in modalità di e-learning (disciplinata dagli artt. 91 e seguenti del regolamento IVASS 40/2018).

L’obbligo di effettuare il test di verifica dei corsi di formazione professionale esclusivamente in aula è stato pertanto sospeso, fino al venir meno delle misure straordinarie adottate dal Governo.

L’attestato Ivass

Concludiamo ricordando che al superamento del test, con almeno il sessanta per cento (60%) di risposte corrette ai quesiti proposti, viene rilasciato al partecipante un attestato valido ai fini IVASS, attestato che può essere rilasciato anche in formato digitale.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

L’attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, deve riportare i soggetti che hanno impartito o organizzato il corso, l’ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso.

 


Ringraziamo per il contributo
Antonio Catone

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