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La polizza incendio

Un altro caso di ramo danni

La polizza incendio tutela il valore della proprietà, per cui in caso di incendio, scoppio, fumo, vapore e perdite di gas, l’assicuratore si impegna a risarcire all’assicurato il danno materiale attraverso il pagamento di un premio, relativo ai beni espressamente individuati nel contratto assicurativo.

La polizza incendio copre, quindi, solo i danni quantificabili economicamente, che possono essere

  • danni diretti: causati dall’azione diretta e immediata dell’evento contemplato in polizza;
  • danni consequenziali: causati ai beni assicurati dagli effetti derivanti dall’incendio, come il fumo o il gas, e sono danni che vengono inseriti esplicitamente nella polizza;
  • danni indiretti: causati dalla perdita economica che l’assicurato subisce per effetto del mancato godimento del bene danneggiato a causa di un danno diretto;
  • danni da responsabilità: causati ai beni di terzi da incendio per la responsabilità dell’assicurato o di persone di cui l’assicurato debba rispondere.

Questa tipologia di assicurazione rientra nel ramo danni e, quindi, ne consegue che la causa è indennitaria, per cui l’assicurazione si assume il rischio, e nel caso avvenga il sinistro l’assicurato ha diritto ad un indennizzo, cioè ha diritto alla somma dovuta dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno.

Cosa copre la polizza incendio e scoppio?

L’assicurazione nel caso di incendio, copre il danneggiamento sia delle mura che degli oggetti, come l’arredamento, gli impianti idraulici, di riscaldamento ed elettrici, sia in abitazioni civili sia in uffici.

I danni contemplati dalla polizza incendio e scoppio possono riguardare diverse tipologie di accadimenti, come lo scoppio per fuga di gas o per corto circuito provocato da infiltrazioni e allagamenti, da incidenti e malfunzionamento degli impianti elettrici, ma anche varianti naturali come i fulmini.

I costi che la compagnia assicurativa deve risarcire riguardano sia le riparazioni che l’eventuale ricostruzione.

Il risarcimento danni non è dovuto se la causa del sinistro derivi da negligenze imputabili all’assicurato, quali l’incuria degli impianti idrici e/o elettrici, o la disattenzione, o infine la mancata manutenzione di elettrodomestici o il loro malfunzionamento.

Le tipologie di polizza incendio e scoppio

Occorre precisare che esistono due tipi di polizza incendio e scoppio:

1) la polizza che copre l’intero valore della casa, per cui le somme assicurate devono corrispondere all’intero valore del bene assicurato, facendo riferimento al costo di sostituzione del bene danneggiato con beni equivalenti per qualità e funzionalità;

2) la polizza cosiddetta “a primo rischio”, che permette di ottenere il risarcimento del danno fino al raggiungimento della somma assicurata indicata in polizza. Ciò comporta che sia possibile assicurare i beni oggetto del rischio anche solo in parte, in base all’indennizzo che l’assicurato ritiene opportuno ricevere in caso di sinistro e in funzione di quanta parte del rischio intende tenere a proprio carico. Questa polizza permette, nel caso in cui il valore assicurato risulti inferiore rispetto al valore reale dei beni, di applicare la regola proporzionale, per cui l’indennizzo sarà pari al danno moltiplicato per il risultato fra il rapporto del valore assicurato e quello reale.

La liquidazione del danno

Quando si stipula una polizza incendio occorre porre attenzione nella scelta della liquidazione del danno in seguito a sinistro, che può essere:

1) a «valore a nuovo», per cui nel caso di sinistro l’indennizzo dovrà coprire i costi necessari sia nel caso di ricostruzione del bene che delle sole parti danneggiate, escludendo il valore dell’area in cui si trova, oppure per sostituire i beni danneggiati con altri nuovi beni uguali o equivalenti per uso e caratteristiche;

2) a «valore stato d’uso», per cui al verificarsi del sinistro, l’indennizzo sarà corrisposto al netto del suo valore tenuto conto della conservazione del bene, di come sia stato costruito, della sua destinazione d’uso, della qualità e funzionalità del bene, e del suo stato di manutenzione.

L’indennizzo, inoltre, prevede l’applicazione di scoperti, cioè quella parte del danno subito che resta a carico dell’assicurato, espresso in percentuale oppure di una franchigia, nel qual caso il risarcimento del danno subito viene decurtato dell’importo previsto in polizza.

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