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RCA e sinistri in aree private

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Con la sentenza  n. 21983 del 30 luglio 2021 la Corte di Cassazione, recependo  la normativa europea, ha disposto l’operatività della copertura assicurativa diretta per il danno da uso di un veicolo conforme alla funzione abituale del mezzo, anche se avvenuto in luoghi privati.

 

Cosa prevede la normativa italiana

La circolazione dei veicoli è regolata dall’art. 2054 c.c. che prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ciò riguarda sia la fase di arresto del veicolo, in rapporto all’ingombro dello stesso sugli spazi dedicati alla circolazione, sia in relazione a tutte le manovre relative a partenza, fermata e circolazione.

Si ha quindi copertura assicurativa, secondo il criterio più diffuso, quando l’utilizzazione del veicolo è conforme alla funzione abituale dello stesso.

Non si ha pertanto copertura assicurativa solo nel caso di utilizzo del veicolo in contesti particolari o scollegati dal concetto di circolazione, come stabilito dall’art. 2054 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private.

 

Le aree private

La novità della pronuncia della Cassazione è l’estensione del concetto di circolazione “su aree … equiparate” alle “strade di uso pubblico”, ex art. 122 del Codice delle assicurazioni, conformandosi al diritto europeo.

Si prevede, pertanto, la copertura assicurativa RCA non solo per i sinistri avvenuti in strade ad utilizzo pubblico, ma anche in “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”, quindi anche in zone private.

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