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Reiscrizione del Collaboratore nella Sezione E del Rui

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Gli addetti all’attività di distribuzione, per operare al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione A, devono essere iscritti nella sezione E del RUI. A tal fine, Il regolamento IVASS 40/2018 stabilisce i requisiti di professionalità che gli stessi devono possedere: essere in possesso di capacità professionali acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di durata non inferiore a 60 ore.

In buona sostanza, prima di intermediare, è necessario seguire e completare un percorso di formazione iniziale ai fini IVASS.

Ma cosa succede nel caso in cui l’intermediario venga cancellato dalla sezione E del RUI? Per la reiscrizione, deve maturare nuovamente 60 ore di formazione iniziale?

La reiscrizione in sezione E
Una persona fisica iscritta nel Registro e poi cancellata, può essere nuovamente iscritta a condizione che possegga il requisito di professionalità previsto per l’iscrizione nella sezione di destinazione, in questo caso la sezione E.

Nello specifico, il requisito di professionalità rimane valido purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione.

Si possono verificare tre casi particolari:

  • La domanda di reiscrizione viene presentata nello stesso anno della cancellazione. Il richiedente deve verificare che il soggetto sia in regola con l’aggiornamento professionale dell’anno precedente. Se la verifica ha esito positivo, l’intermediario può effettuare l’aggiornamento professionale dell’anno in corso anche dopo la reiscrizione, a condizione che lo completi entro lo stesso anno solare. Restano valide le ore eventualmente effettuate nell’anno in corso, prima della cancellazione;
  • La reiscrizione viene richiesta nell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione. Il richiedente deve sempre verificare che il soggetto sia in regola con l’aggiornamento professionale dell’anno precedente alla reiscrizione. Se la verifica ha esito positivo, l’aggiornamento professionale può essere effettuato anche dopo la reiscrizione, sempre che sia completato nello stesso anno solare.

Se al contrario la verifica di regolarità dell’aggiornamento professionale dell’anno precedente ha esito negativo, l’obbligo di aggiornamento professionale deve essere assolto prima che sia richiesta la reiscrizione.

  • La domanda di reiscrizione viene presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione. L’intermediario prima della reiscrizione deve effettuare un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore.
E se passano cinque anni dalla cancellazione dalla Sez. E?

Ai fini della reiscrizione, si perdono i requisiti di professionalità: gli intermediari iscritti nella sezione E devono effettuare nuovamente la formazione di abilitazione ovvero le 60 ore di formazione ai fini IVASS.

 


Ringraziamo per il contributo Antonio Catone

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