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Antiriciclaggio

Provvedimento della Banca d’Italia del 24/03/2020

La materia dell’antiriciclaggio è stata nuovamente integrata e modificata dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che ha recepito la V Direttiva UE in materia. Sulla scia del D.Lgs. la Banca d’Italia ha emanato il 24 marzo 2020 il Provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 3 aprile 2020, che stabilisce le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 18 aprile 2020, e i destinatari dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2020.

In particolare il Provvedimento riguarda:

  • l’obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • e modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l’altro, di consentirne l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti;
  • il potere delle autorità di vigilanza di settore di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

 

Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità

I destinatari rendono disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF i dati e le informazioni:

  • relativi ai rapporti continuativi;
  • relativi alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000;
  • relativi alle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento e di accreditamento.

 

Disposizioni particolari

I dati e le informazioni sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

Nel caso invece in cui l’adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle seguenti disposizioni venga affidato a soggetti esterni, gli stessi devono essere dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza.

La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari.

 

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