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Diritto di informazione e intermediazione mobiliare

Il Tribunale di Firenze nel febbraio del 2020 si è pronunciato in merito ad un caso di inadempimento contrattuale in capo all’intermediario mobiliare.

Il caso

Si tratta del caso di un cliente che aveva sottoscritto, su suggerimento dell’Istituto bancario, contratti su strumenti finanziari, che avevano dato risultati pessimi e dei quali non era stata fornita nessuna concreta e puntuale informazione circa il tipo d’operazione, il suo valore finanziario e gli scenari prospettabili.

Il difetto informativo

Il Tribunale in merito alla mancata informazione sui rischi dell’investimento proposto ha ritenuto che “Il fatto che i contratti … fossero funzionalmente idonei in astratto a realizzare lo scopo perseguito dal cliente, […], non può essere considerata circostanza tale da esonerare la banca dagli obblighi informativi su di essa gravanti”.

Ciò significa quindi che l’intermediario mobiliare deve informare il cliente sia delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, che degli scenari probabili o conoscibili all’epoca della sottoscrizione del contratto, così che il cliente possa valutare se procedere all’investimento.

La responsabilità dell’intermediario

Nel caso in cui l’intermediario non provi di avere fornito tutte le informazioni necessarie al cliente si ha risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1455 c.c., perché il comportamento dell’intermediario ha influito nella scelta dell’investimento fatta dal cliente, che non avrebbe sottoscritto il contratto che gli ha poi procurato un danno economico.

I Tribunale ha poi stabilito che l’intermediario dovesse rimborsare i flussi finanziari negativi a carico del cliente ex art. 2033 c.c.

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