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L’assicurazione a distanza

Già da qualche anno, ma ancor più ora in questo periodo di isolamento, è possibile stipulare contratti di assicurazione via telefono e via web o attraverso siti internet o via social network.

La gestione e l’operatività della distribuzione di questo tipo di contratti sono regolate dal Codice delle assicurazioni e dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, applicato dal 1º ottobre 2018.

L’informativa precontrattuale

Per informativa precontrattuale si intende l’insieme di informazioni che l’intermediario deve fornire al potenziale cliente, affinché questi possa scegliere il prodotto assicurativo più adeguato alle sue esigenze. Il Regolamento stabilisce che le informazioni devono essere rese in modo chiaro e comprensibile.

Inoltre l’intermediario deve comunicare i propri dati identificativi, come l’indicazione della qualità della compagnia di assicurazione con la quale opera o il numero e data di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi, così che il cliente possa verificare l’attendibilità delle proposte che gli vengono fatte.

Quali sono le informazioni da fornire?

Il distributore deve specificare nel modello precontrattuale:

  • le caratteristiche del servizio o del prodotto offerto;
  • l’ammontare del premio totale, comprensivo di oneri, commissioni, spese ed imposte; 
  • gli eventuali costi aggiuntivi richiesti per la modalità a distanza;
  • le modalità di scambio della documentazione precontrattuale e contrattuale, che il cliente ha ricevuto in forma cartacea entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, attraverso la quale può verificare la correttezza delle informazioni fornite on line o telefonicamente;
  • l’indicazione esplicita se vi siano conflitti di interesse e la natura del compenso percepito.
Diritto al ripensamento

Il cliente ha comunque il diritto al ripensamento del proprio acquisto, recedendo dal contratto, senza pagare penali e senza comunicarne il motivo, a sua volta l’impresa assicurativa ha il diritto di trattenere la quota di premio nel caso in cui il contratto abbia avuto esecuzione, nei termini di legge a seconda del tipo di assicurazione stipulata.

I diversi termini si calcolano a partire dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui il cliente riceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se avviene successivamente.

 

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