La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28986 dell’11 novembre 2019, si è pronunciata su una tematica abbastanza complessa legata al c.d. “DANNO ALLA SALUTE”, nel caso in cui un soggetto dopo un primo sinistro stradale, che ha comportato una menomazione a suo tempo risarcita, ne subisce un secondo.
Le menomazioni preesistenti
Per quantificare il danno occorre distinguere le menomazioni preesistenti in:
- coesistenti: sono le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che siano sole o associate ad altre menomazioni, e quindi al fine del risarcimento non comportano un aggravamento della percentuale di invalidità;
- concorrenti: sono le menomazioni le cui conseguenze sono meno gravi se isolate, e invece più gravi se si sommano ad altre menomazioni, quindi va ricalcolata la percentuale di invalidità e il conseguente risarcimento.
Il calcolo della liquidazione del danno
Con riferimento alla liquidazione del danno, occorre quantificare l’invalidità accertata e quella teoricamente preesistente al secondo sinistro, sottraendo poi la seconda alla prima.
SCOPRI IL CORSO
LE POLIZZE INFORTUNI
SCOPRI IL CORSO
LE POLIZZE RAMI DANNI NON AUTO