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Liquidazione del danno alla salute in caso di concause

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28986 dell’11 novembre 2019,  si è pronunciata su una tematica abbastanza complessa legata al c.d. “DANNO ALLA SALUTE”, nel caso in  cui un soggetto dopo un primo sinistro stradale, che ha comportato una menomazione a suo tempo risarcita, ne subisce un secondo.

Le menomazioni preesistenti

Per quantificare il danno occorre distinguere le menomazioni preesistenti in:

  • coesistenti: sono le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che siano sole o associate ad altre menomazioni, e quindi al fine del risarcimento non comportano un aggravamento della percentuale di invalidità;
  • concorrenti: sono le menomazioni le cui conseguenze sono meno gravi se isolate, e invece più gravi se si sommano ad altre menomazioni, quindi va ricalcolata la percentuale di invalidità e il conseguente risarcimento.

Il calcolo della liquidazione del danno

Con riferimento alla liquidazione del danno, occorre quantificare l’invalidità accertata e quella teoricamente preesistente al secondo sinistro, sottraendo poi la seconda alla prima.

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