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Semplificazione dell’informativa precontrattuale e oblio oncologico

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Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato sul sito dell’IVASS l’intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Corso di formazione in materia assicurativa del Sistema Federmanager, sulla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale e del diritto all’oblio oncologico.

Ne riassumiamo il contenuto.

Semplificazione dell’informativa precontrattuale

Partendo dalla normativa vigente De Polis ha sottolineato che la semplificazione riguarda sia il distributore (Reg. Ivass n. 40/2018) che il prodotto (Reg. Ivass n. 41/2028) e che lo scopo principe è cercare di semplificare e razionalizzare l’informativa, in modo da renderla più fruibile e semplice per il cliente.

Per quanto concerne l’informativa, sul:

  • distributore viene richiesto che vengano fornite al cliente le informazioni sia su chi propone la vendita del prodotto sia sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. Vanno fornite informazioni su costi e servizio prestato dal distributore. Se il prodotto è offerto in regime di consulenza il distributore deve fornire una raccomandazione personalizzata al cliente, in cui specifica i motivi per cui un particolare prodotto è ritenuto più adatto a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente;
  • prodottoviene indicato di fornire in modo chiaro e trasparente le principali caratteristiche del prodotto suggerito e dei relativi rischi assicurati, oltre alle garanzie offerte, alle esclusioni e alle limitazioni. Queste informazioni devono essere spiegate in modo da consentire al cliente di scegliere consapevolmente sull’eventuale acquisto della copertura assicurativa.

Entrambe le informative devono essere redatte secondo modelli standard, la cui matrice si trova sia nella regolamentazione europea, che in quella emanata da IVASS.

Oblio oncologico

La legge 7 dicembre 2023, n. 193 sul diritto all’oblio oncologico intende far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante l’avvenuta guarigione clinica dalla patologia oncologica, i soggetti subiscono disparità di trattamento, in modo particolare nell’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi.

Infatti la legge 193 prevede che:

  • in caso di stipula o di rinnovo di contratti bancari, finanziari e assicurativi “non possono essere richieste informazioni concernenti patologie oncologiche da cui la persona fisica contraente sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni ovvero da più di cinque nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”.
  • non si possano applicare al cliente limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti generalmente ai contraenti né richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo o altri accertamenti sanitari;
  • nelle fasi precontrattuali e contrattuali sia onere delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi informare i contraenti del diritto a non fornire informazioni su patologie oncologiche pregresse se sussistano i requisiti per il c.d. oblio oncologico.

Va precisato che la legge è in vigore dal 2 gennaio 2024 e che ad oggi è stato emanato solo il primo decreto attuativo, ma ciò non toglie che già da ora si possano stipulare contratti alle persone guarite da patologie oncologiche esercitando il diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

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