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Danno da micropermanente e Risarcimento danno

La Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ordinanza n. 13292 del 1° luglio 2020 in tema di risarcimento del danno da c.d. micro permanente.

 

Il caso

In primo grado il Tribunale si era pronunciato limitando il risarcimento ai postumi di natura temporanea, mentre veniva escluso il risarcimento per i postumi permanenti, per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui al D.M. 3 luglio 2003. Infatti la CTU non aveva rilevato nulla in merito ad esiti permanenti, in quanto non risultanti dall’esame obiettivo.

La Corte, invece, ritiene che l’esame obiettivo vada affiancato a quello clinico e ai dati strumentali, essendo insufficiente il solo criterio visivo in presenza di una lesione documentata.

La pronuncia della Corte

La Corte, accogliendo il ricorso della danneggiata, richiama, in tema di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1/2012, art. 32, comma 3-ter, c.d. Decreto Cresci Italia, stabilendo che non si tratta di una norma di tipo precettivo, ma di una “norma in senso lato“, a cui può esser data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

L’ordinanza stabilisce, quindi, che la norma debba essere intesa “nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico.

Il solo esame obiettivo, pertanto, non può comportare, di per sé, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU e con la documentata situazione di lesione.

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