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Distribuzione assicurativa

Distribuzione assicurativa

Con il documento del 23 dicembre 2021 l’Ivass ha inteso chiarire punti e precisazioni sollevati durante gli incontri con le diverse associazioni di intermediari, di imprese e di consumatori.

Non ci sono al momento aspetti che impattano direttamente la formazione Ivass obbligatoria

1 – Comunicazione a distanza e obbligo di registrazione telefonica

L’obbligo di registrazione sussiste nelle ipotesi in cui la distribuzione di polizze sia organizzata soltanto attraverso i mezzi di comunicazione a distanza. Niente obbligo invece nei casi in cui le fasi del processo di distribuzione avvengano anche solo in parte in presenza.

2 – Conservazione della documentazione

La documentazione va conservata sempre anche in caso di mancata conclusione del contratto, e il termine per calcolare il periodo della conservazione delle registrazioni e delle comunicazioni decorre dal giorno dell’ultima registrazione o comunicazione elettronica tra l’intermediario e il cliente.

3 – Gestione e controllo delle reti di distribuzione da parte delle imprese

L’art. 46, comma 4, del Regolamento n. 40/2018 impone alle imprese di attuare politiche e procedure finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti professionali, organizzativi, di onorabilità, oltre all’osservanza delle regole di comportamento da parte delle reti distributive.

Le imprese quindi non possono introdurre procedure pervasive, come ad esempio quelle di tipo ispettivo e incoerenti con la posizione di indipendenza e autonomia dei mediatori.

4 – Redazione della relazione sul controllo della distribuzione

Riguarda i modi e i tempi di invio della Relazione all’Ente di vigilanza delle imprese.

5 – Modalità di consegna al cliente della documentazione precontrattuale

Il quesito riguarda le diverse modalità di consegna o trasmissione delle informazioni contenute nella documentazione precontrattuale che può essere consegnata sia su supporto cartaceo che su altro “supporto durevole”.

6 – Interruzione del rapporto tra intermediario di distribuzione e impresa in caso di grave inadempimento

I casi sono quelli già previsti dal Regolamento n. 49, ma si indica come esempio di violazione di “maggiore gravità” quella che si protrae nel tempo, dando quindi un connotato preciso alla maggiore gravità. Conseguenza, la rescissione del contratto tra le parti.

7 – Distribuzione di prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

Nella distribuzione di contratti di imprese comunitarie gli intermediari devono adottare tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità

  • al Regolamento 40/2018
  • alle norme europee ed italiane
  • alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.

Il divieto di distribuzione va applicato per i clienti che fanno parte del mercato di riferimento negativo nel caso in cui l’impresa comunitaria abbia identificato clienti che hanno esigenze, caratteristiche ed obiettivi non compatibili con il prodotto assicurativo.

8 – Comunicazione all’impresa del mercato di riferimento effettivo

Niente comunicazione quando il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo coincidano con quelli identificati dal produttore, mentre è necessaria nel caso non coincidano.

9 – Comunicazioni a Ivass di partecipazioni e stretti legami nel caso non siano impeditivi all’esercizio della vigilanza

Resta l’obbligo di comunicare in relazione alle partecipazioni e agli stretti legami nei casi in cui l’intermediario non trovi un impedimento all’azione di vigilanza dell’Organo

Nei prossimi articoli vi aggiorneremo su altre novità della formazione Ivass, dell’Esame Ivass e di tutti i più importanti argomenti per il mondo assicurativo delle compagnie e intermediari assicurativi.

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