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FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO ASSICURATIVO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Prima di iniziare qualunque attività di distribuzione assicurativa in autonomia, dal semplice preventivo e incasso di una polizza, all’apertura e alla gestione di un sinistro, l’intermediario assicurativo deve aver fruito di un periodo formativo di almeno 60 ore, superando il relativo test di certificazione finale.

REQUISITI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

I requisiti della formazione professionale sono disciplinati dall’art. 88 del regolamento IVASS 40/2018:

  • deve essere pertinente, adeguata ed aggiornata rispetto all’attività da svolgere, con riferimento ai contratti che l’intermediario distribuisce;
  • deve essere inoltre finalizzata al conseguimento di conoscenze, capacità e competenze tecniche e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.La ratio deve essere ricercata nella necessità di assistere, tutelare e proteggere il cliente sia in fase precontrattuale che contrattuale, ovvero durante la gestione di tutto il rapporto contrattuale. L’intermediario deve quindi sviluppare competenze e capacità necessarie per fornire consulenza professionale al cliente stesso, a cui devono essere proposti contratti coerenti con le sue esigenze assicurative e previdenziali.
OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione iniziale ha per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa: un neofita, deve pertanto avere una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 del regolamento IVASS 40/2018 approfondendo gli specifici argomenti relativi all’attività da svolgere (ad esempio, se si occupa di previdenza dovrà approfondire i relativi argomenti).

Ricordiamo le cinque aree tematiche dell’allegato 6 del regolamento IVASS 40/2018:

  • Area contrattuale e prodotti
  • Area giuridica
  • Area tecnica assicurativa e riassicurativa
  • Area amministrativa e gestionale
  • Area informatica

Abbiamo detto che la formazione professionale deve essere aggiornata: in questo senso, consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUI o dell’inizio dell’attività all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto in sezione A opera, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità, a condizione che le stesse garantiscano l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione:
a) videoconferenza;
b) webinar;
c) e-learning.

A questo punto è necessaria una precisazione: oggi, ai fini IVASS, la formazione on line è considerata equivalente alla formazione maturata in aula.

In passato però le due modalità didattiche avevano un peso differente poiché ai fini della formazione professionale, e anche dell’aggiornamento, la formazione di aula era considerata prevalente rispetto alla formazione a distanza.
Alla sua introduzione, ai fini IVASS, la formazione professionale consisteva nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al RUI o dell’inizio dell’attività in agenzia, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula.

DURATA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione professionale rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Le ore di formazione professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, se svolte in conformità dell’allegato 6 del regolamento IVASS 40/2018, sono valide anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dallo stesso Regolamento.

 


Ringraziamo per il contributo Antonio Catone

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