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Furto del bancomat e onere della prova

Responsabilita’ delle banche nelle operazioni effettuate con strumenti elettronici

 

Onere della prova in caso di furto del Bancomat

La Cassazione civile in data 26 maggio 2020 con ordinanza n. 9721 si è pronunciata in merito al caso di due correntisti che hanno richiesto alla propria Banca la restituzione di quanto prelevato da altri tramite tessera Bancomat rubata.

La pronuncia del Tribunale

Il Tribunale ha dato torto ai due correntisti, in primo luogo per aver effettuato la denuncia del furto del Bancomat tardivamente, ma anche per non aver dimostrato la diligente custodia dello stesso.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le condizioni generali di contratto escludessero completamente la responsabilità della Banca per i prelievi avvenuti prima della denuncia di blocco del Bancomat.

Alla base della decisione sul caso ricorrevano sia le regole di prudenza proprie del settore Bancario che le condizioni generali di contratto.

La prospettiva invertita della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, ritenendo erronea la pronuncia del Tribunale, ha ripreso quanto già stabilito nel 2017, ritenendo che:

  • in tema di responsabilità della Banca, in caso di operazioni fatte con strumenti elettronici, queste rientrano nel rischio professionale dell’istituto e quindi non vanno attribuite al dolo del titolare o a comportamenti così incauti da non poter essere previsti in anticipo.

Pertanto è la Banca, a cui viene richiesta una diligenza di natura tecnica, che ha l’onere di provare la riconducibilità dell’operazione al cliente.

Quindi, la Banca deve sottostare a due oneri:

  • agire con diligenza, impendendo prelievi abusivi,
  • dimostrare che il prelievo, se effettuato, non è opera di terzi ma del cliente (che in questo caso subisce le conseguenze di quanto perso se, per propria colpa grave, ha dato modo o facilitato il prelievo illegittimo).
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