Cos’è la RCT?
La Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) nasce allo scopo di tutelare tutte quelle situazioni in cui l’assicurato ha provocato un danno a terzi.
Quindi gli elementi di questo tipo di assicurazione sono:
– il danno causato, che comporta la diminuzione del patrimonio dell’assicurato dovuta alla necessità di risarcire il terzo danneggiato;
– a favore dell’assicurato e non di terzi, infatti il patrimonio tutelato non è quello del danneggiato (quindi non è prevista una sua azione diretta nei confronti dell’assicuratore);
– un massimale, che consiste nella somma che l’assicuratore corrisponde al cliente.
Questo tipo di assicurazione trova la fonte normativa nel Codice civile all’art. 1917, per cui la compagnia assicurativa è tenuta a coprire i danni causati dall’assicurato per il tempo previsto dal contratto della polizza RCT, ad esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi.
La somma pagata al terzo è a titolo di risarcimento per il danno subito ingiustamente.
La polizza copre il patrimonio sia se riguarda la vita privata, quale la polizza per i danni causati per esempio dal cane o dai figli, sia se si tratta di polizza professionale per esempio l’assicurazione per gli operatori sanitari o quella per le aziende o le imprese.
Quali danni sono risarciti?
- danno alle cose, totale o parziale, per cui il risarcimento viene utilizzato per sostituire o riparare l’oggetto danneggiato, e anche a compensare il mancato utilizzo e la diminuzione del suo valore;
- danno alle persone, in caso di invalidità temporanea o permanente a svolgere le proprie attività, o in caso di morte;
- danno patrimoniale, nel caso in cui i danni riguardino la sfera patrimoniale del danneggiato. Qui occorre distinguere due tipologie di danno: il danno emergente, cioè il danno attuale, come le spese mediche sostenute e il lucro cessante, come per esempio i danni per il mancato guadagno dovuto alle conseguenze del sinistro;
- danno non patrimoniale riguarda, infine, la sfera psichica del danneggiato in relazione al fatto lesivo. Tale danno viene detto anche danno morale e consiste nella sofferenza soggettiva cagionata da un fatto illecito che di solito è conseguenza di un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente.
Si parla poi di danno esistenziale, relativo a un fattore emotivo legato all’incapacità di vedere realizzata una propria aspettativa a causa dell’evento dannoso.
Rientra nel danno non patrimoniale anche il danno biologico, legato all’integrità psicofisica del danneggiato, che viene risarcito in base a tabelle e visita medica, e non influisce sulla capacità di svolgere un’attività lavorativa.
Cosa è escluso dalla RCT?
Occorre fare attenzione quando si stipula questo tipo di polizza riguardo alle clausole inserite, per individuare quali soggetti siano i “terzi” esclusi e quindi non tutelati dall’assicurazione:
– i parenti ed affini e quindi anche il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, o qualsiasi parente o affine che conviva con l’assicurato;
– i soci di s.r.l., gli amministratori, i legali rappresentanti e i loro familiari;
– i rischi che normalmente sono coperti da altri tipi di polizze, come ad esempio la r.c. auto;
– zone geografiche in cui non è prevista la copertura per tali tipi di polizze.
Nel caso di sinistro nella polizza RCT è previsto anche, in caso di controversia, che sia onere dell’assicuratore occuparsi della gestione della pratica e della linea difensiva, mentre l’assicurato non deve occuparsi di nulla, inoltre le spese sostenute sono a carico dell’assicurazione. Il cliente deve collaborare con la compagnia dando tutte le informazioni necessarie, al fine di dirimere ogni controversia, e nel caso in cui operasse in mala fede l’assicurazione potrà rivalersi sul cliente per inadempimento contrattuale.
L’aspetto più delicato nella polizza di responsabilità civile verso terzi è la quantificazione del danno per poi procedere alla liquidazione del massimale, che può avvenire attraverso una pronuncia giudiziale o attraverso un accordo stragiudiziale tra le parti.
L’ammontare del sinistro è costituito, oltre che dalla somma del capitale, cioè del danno risarcibile, anche dagli interessi decorsi dal giorno del sinistro fino al momento della liquidazione del danno, unitamente alle spese sostenute dal danneggiato per far valere i propri diritti.
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