Scroll Top

I soggetti formatori in campo IVASS

Insurance Finance Academy - Formazione Ivass (1)

Il Regolamento IVASS N° 40 del 2 Agosto 2018 disciplina i diversi aspetti della formazione e dell’aggiornamento professionale ai fini IVASS: stabilisce tra l’altro che le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Nello specifico, cosa si intende per Soggetti formatori?

Quali caratteristiche e professionalità devono possedere i docenti per poter erogare la formazione e l’aggiornamento ai fini IVASS?

Le risposte sono contenute nell’art. 96 dello stesso Regolamento, che pone un distinguo tra formazione di base e aggiornamento professionale.

Formazione di base

Le imprese e gli intermediari iscritti, qualora non vi provvedano direttamente, possono organizzare la formazione avvalendosi:

  1. a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
  2. b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  3. c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
Aggiornamento professionale

Possono invece organizzare i corsi di aggiornamento, sempre qualora non vi provvedano direttamente, sia avvalendosi dei soggetti indicati in precedenza sia di enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui sopra, svolgano l’attività formativa quale attività prevalente, disponendo di adeguate procedure operative e capacità organizzative.

I docenti incaricati devono necessariamente essere scelti tra:

  1. a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6/Reg. 40/2018;
  2. b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale, attinente le aree tematiche di cui all’allegato 6 Regolamento 40/2018, attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
  3. c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.

Un intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI, può impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori? E, quali requisiti deve possedere?

Può erogare formazione solo se in possesso di una comprovata esperienza almeno quinquennale, attinente le aree tematiche dell’allegato 6 Regolamento 40/2018, maturata attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o l’attività professionale, non essendo a tal fine sufficiente la mera iscrizione sezione A o B del RUI.

 


Ringraziamo per il contributo Antonio Catone

Skip to content