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Le novità in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Blog Ivass - Formazione ivass

L’IVASS è recentemente intervenuta sulla regolamentazione del mercato della distribuzione assicurativa con la pubblicazione del provvedimento n. 97/2020.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 marzo 2021, salvo alcune disposizioni la cui entrata in vigore è differita al primo gennaio 2022 e al 31 marzo 2022.

 

Il nuovo regolamento interessa diversi testi di normativa secondaria emanata da IVASS, tra cui, il regolamento n. 40 del 2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.

Le maggiori novità regolamentari dettate dall’Istituto riguardano la distribuzione assicurativa e riassicurativa, attraverso cioè una razionalizzazione e semplificazione degli obblighi posti in capo agli operatori del settore e al contempo la maggior tutela dei contraenti.

Le principali novità
  • la previsione dell’obbligo, posto in capo agli intermediari, di comunicare alle imprese mandanti la sottoscrizione di un accordo di collaborazione orizzontale, al fine di permettere a queste ultime di avere maggiore certezza circa la filiera dei soggetti che distribuiscono i loro prodotti

 

  • la semplificazione dell’informativa precontrattuale, ad esempio è stato riformulato il contenuto dell’Allegato 3 al fine di includervi tutte le informazioni di natura ”statica” che non variano in caso di stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente. Anche gli Allegati 4 e 4-bis sono stati modificati al fine di includervi tutte le informazioni di natura “dinamica”, cioè quelle che variano per ogni singolo contratto sottoscritto

 

  • il processo di valutazione delle richieste ed esigenze dei contraenti. E’ stato aggiunto il comma 4-bis dell’art. 58 che stabilisce “Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione”

 

  • la vendita di prodotti assicurativi abbinata ad un prodotto/servizio accessorio diverso da una polizza.
    La nuova disposizione, l’art. 59 bis, stabilisce:
    “1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
    2″. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l’intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.”

 

  • specifici obblighi di informativa con riguardo alla natura, ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto degli IBIPs (art. 68-ter)

 

  • in tema di prodotti di investimento assicurativo, la possibilità, in presenza di determinate condizioni, per gli intermediari e le imprese di assicurazione, di pagare o percepire incentivi che abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, al contempo non pregiudicando l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente

 

  • l’articolo 68-novies in tema di valutazione di adeguatezza e appropriatezza in caso di distribuzione sia con che senza consulenza
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