Una premessa
Le polizze vita sono strumenti assicurativi che rientrano nel “ramo vita”, e l’elemento principe di questo tipo di prodotti assicurativi è in senso stretto la “vita” del soggetto assicurato o, meglio, il fatto che l’assicurato sia o non sia in vita entro una certa data.
Onere della compagnia di assicurazioni è di versare ad uno o più beneficiari un capitale, oppure una rendita periodica, qualora si verifichi la morte o l’invalidità del soggetto assicurato entro la durata del contratto, oppure se il decesso avviene in un momento successivo alla data di scadenza della polizza.
Cosa si intende per polizze vita dormienti?
Nel caso di decesso dell’assicurato, può capitare che i familiari non richiedano all’impresa di assicurazioni il capitale maturato, spesso a causa del fatto che non sono a conoscenza dell’esistenza della polizza.
Si tratta di “polizze vita dormienti”, che, se non riscattate, finiscono allo Stato.
Quando si prescrivono le polizze vita dormienti?
La prescrizione di questi contratti assicurativi avviene trascorsi 10 anni dalla scadenza del contratto o dal decesso dell’assicurato.
Passato questo periodo non possono più essere riscattati gli importi pattuiti, che confluiscono in un fondo istituito presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), denominato “Fondo Rapporti Dormienti”.
Cosa fare per agevolare la riscossione?
Quando si stipula una polizza sulla vita è bene che nella polizza vengano indicati i beneficiari con gli specifici nominativi, senza utilizzare formule generiche, fornendo così all’impresa le informazioni necessarie per poterli rintracciare in caso di decesso dell’assicurato.
Nel caso – per qualsiasi ragione – non si voglia che i beneficiari sappiano della polizza, è utile eventualmente informare una terza persona che possa attivarsi, al verificarsi dell’evento assicurato, informandone i beneficiari.
La posizione dell’IVASS
L’IVASS, con lettera al mercato del 13 ottobre 2020, ha sollecitato, per l’anno in corso, la verifica che le imprese di assicurazioni sono tenute a fare entro il 31 dicembre di ogni anno relativa all’esistenza in vita degli assicurati di polizze vita o infortuni, attraverso il servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate.
In tal modo le stesse imprese possono così attivarsi tempestivamente per la liquidazione delle somme ai beneficiari limitando il rischio di dormienza delle polizze.
Questo è possibile attraverso il controllo incrociato tra i codici fiscali e l’Anagrafe Tributaria condiviso poi con l’Agenzia delle Entrate, al fine di arrivare a liquidare una buona parte di queste polizze dette dormienti.
L’IVASS conclude la lettera esortando le compagnie a fornire, entro il 31 dicembre 2020, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in vigore al 31 ottobre 2020 presenti nei propri portafogli ed emessi nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita.