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Intermediari mobiliari: obblighi informativi e adeguatezza dell’investimento

La Suprema Corte si è nuovamente pronunciata ad agosto di quest’anno (n. 18121/2020) in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, relativamente agli obblighi di comportamento in capo all’intermediario, che – così come sancito sia dalla normativa nazionale che dalle disposizioni della Consob- sono operativi:

  • sia nel momento che precede la stipulazione del contratto,
  • sia dopo la conclusione dello stesso.
Comportamento secondo diligenza, correttezza e professionalità

Dovere dell’intermediario finanziario è quello di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva sui titoli mobiliari, in particolare sulla loro natura e i caratteri propri dell’emittente.

Nel caso in cui le informazioni date non siano complete e corrette, l’intermediario incorre in un inadempimento sanzionabile, indipendentemente da ogni altra valutazione di adeguatezza dell’investimento.

Su questo tema la Cassazione, nella motivazione impugnata, ha ritenuto che l’obbligo informativo dell’intermediario fosse stato superficiale ed approssimativo, perché risolto con la semplice consegna del documento sui rischi generali di investimento e in una generica informativa dei titoli acquistati come provenienti da un paese emergente. L’investitore non era stato informato puntualmente della tipologia dei titoli oggetto dell’investimento e della loro effettiva rischiosità, per esempio attraverso l’allegazione degli indici di valutazione delle principali agenzie di rating.

In una situazione come quella appena descritta la Suprema Corte ha, quindi, sostenuto che

  • la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, è tenuta a fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto e dettagliata in modo tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto se l’investitore acconsente per iscritto e con un conscio riferimento alle avvertenze ricevute;
  • non è inoltre rilevante, ai fini dell’operatività di questa regola, il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perché questo non è sufficiente per renderlo un operatore qualificato secondo quanto regolamentato dalla Consob.
Le nuove forme di informativa precontrattuale
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