La Circolare DT-56499/2022
Il MEF con la Circolare DT-56499/2022, ha fornito istruzioni operative per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007.
La Circolare definisce l’ambito di applicazione delle fattispecie tipiche nel caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette, individua inoltre i criteri per la determinazione delle sanzioni ed infine chiarisce il meccanismo del cumulo giuridico in cui vige l’operatività del principio del favor rei nei casi di successione di differenti disposizioni sanzionatorie.
Gli aspetti sanzionatori: l’omessa segnalazione di operazioni sospette ….
L’omessa segnalazione di operazioni sospette, viene sanzionata attraverso l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 3.000 ed € 300.000.
L’impianto sanzionatorio prevede due fattispecie:
- quella “base”, a cui si applica, tranne che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000;
- quella “qualificata”, tranne nel caso costituisca reato, si applica quando sono presenti alternativamente o cumulativamente ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, che possono avere caratteri di condotta “grave” “ripetuto” “sistematico” e “plurimo”. In questo caso la sanzione prevista è compresa tra un minimo e un massimo edittali di € 30.000 – € 300.000.
Gli organi tenuti alla verbalizzazione, per le violazioni accertate, dopo aver formulato la contestazione, dovranno individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore rientrerà il fatto concreto.
Nel caso di violazione “qualificata”, la sanzione verrà determinata in funzione del livello di intensità della violazione.
… l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e …
Anche in questo caso vengono individuate 2 distinte fattispecie tipiche:
- quella “base” per cui è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di 2.000 euro, che può essere ridotta da 1/3 a 2/3 nel caso di violazioni ritenute di minore gravità;
- quella “qualificata” riguarda il caso in cui vi siano, alternativa o cumulativa, dei medesimi elementi costitutivi previsti per l’omessa segnalazione delle operazioni sospette. In tal caso, può spaziare tra500 e 50.000 euro.
… i pagamenti in misura ridotta
L’art. 68 D.Lgs. 231/2007 ha disciplinato l’istituto dell’applicazione della sanzione in misura ridotta per tutte le sanzioni previste dal Decreto, al fine di rendere di rapida soluzione il contenzioso amministrativo.
Infatti l’istituto, che si applica dopo l’irrogazione della sanzione, comporta una riduzione dell’importo pari ad 1/3, a condizione che la richiesta sia inviata dall’interessato prima della scadenza del termine per l’impugnazione del decreto sanzionatorio (30 giorni dalla notifica dello stesso, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).
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