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Requisiti professionali e domini internet

Reg. IVASS

L’IVASS ha pubblicato il 24 giugno 2022 il documento di consultazione n. 7/2022 relativo ai requisiti professionali e ai domini Internet, che modifica alcuni articoli del Reg. IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del codice delle assicurazioni private.

La consultazione terminerà il 25 luglio 2022.

 

Quali sono le finalità delle modifiche?

Nello specifico il provvedimento vuole:

  • adeguare il contenuto delle disposizioni, che recano l’obbligo di conseguire il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente, alla normativa primaria vigente;
  • prevedere l’obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell’Elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all’IVASS il dominio Internet a tale scopo utilizzato e le sue eventuali variazioni, ai fini della sua pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativo. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.”.
Per quanto riguarda i REQUISITI PROFESSIONALI:
  • viene modificata la disciplina dei requisiti professionali;
  • viene superato e sostituito il concetto di equipollenza con la dizione titolo di studio estero corrispondente, grazie alla ratifica dell’Italia della Convenzione di Lisbona – Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997) che attribuisce la competenza del riconoscimento dei titoli di studio stranieri – per finalità diverse dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani (c.d. riconoscimento accademico, art. 2 L. 148/2002) – alle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi (c.d. riconoscimento non accademico finalizzato, art. 5 L. 148/2002).
Per quanto riguarda i DOMINI INTERNET:

La misura introdotta ha lo scopo di arginare il fenomeno delle truffe sui siti internet – che registrano un preoccupante incremento sia per la forte accelerazione digitale degli ultimi anni e sia in parte dalla pandemia da Covid19 – a tutela sia dei consumatori che degli stessi intermediari.

Tale misura potrà infatti determinare in loro favore una significativa riduzione del rischio di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet non ufficiali.

La modifica dell’art. 78 sulla Registrazione dei domini intende quindi:

  • rafforzare i presidi di tutela allo stato vigenti attraverso l’acquisizione di un’informativa completa sulle modalità con cui i contratti di assicurazione vengono collocati e promossi tramite il web;
  • introdurre l’obbligo di comunicare all’Istituto il dominio internet utilizzato dagli intermediari che operano sul territorio italiano in quanto iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso per finalità di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione a distanza. L’obbligo sussiste anche nei casi di sola promozione mediante tecniche a distanza;
  • acquisire l’informativa sui siti utilizzati da parte degli intermediari operanti sul territorio italiano tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tale misura rappresenta un efficace strumento di protezione per gli stessi intermediari, al fine di ridurre il rischio di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet creati da terzi senza titolo. Per tale ragione, l’obbligo di comunicare il dominio internet si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
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