Con la pandemia in atto, come per altri settori, il Governo ha adottato misure ad hoc anche in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 regolamenta tutte le disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e tutti gli interventi che mettono in sicurezza l’ambiente di lavoro e garantiscono la salute del lavoratore.
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che “nei casi accertati di infezione da coronavirus, in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”. L’INAIL è intervenuta nello specifico con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 per indicare l’ambito applicativo della norma e la sua operatività.
- Il d.P.C.M. 26 aprile 2020 ha poi stabilito i protocolli per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus nei luoghi di lavoro. Con la Nota del 15 maggio 2020 l’INAIL ha fornito i chiarimenti sulla connessione tra riconoscimento del contagio professionale Covid-19 e la responsabilità del datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro
L’INAIL ha precisato con la Nota di Maggio 2020 che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale, quando venga accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.
Il fatto che il lavoratore contagiato sia ammesso alle prestazioni assicurative INAIL non assume nessun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro occorre che venga accertata la colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.
Va sottolineato che le tante modalità di contagio e la continua emanazione di nuove prescrizioni rendono difficile configurare le violazioni, e quindi accertare l’effettiva responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.
Quindi il riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non implica necessariamente la responsabilità del datore di lavoro, e l’onere della prova è a carico del lavoratore.