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Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento IVASS

aggiornamento IVASS

Prima di iniziare qualunque attività di distribuzione assicurativa in autonomia, l’intermediario assicurativo deve concludere positivamente un percorso di formazione di almeno 60 ore, superando quindi il relativo test di certificazione finale. 

A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione, per l’intermediario decorrono gli obblighi di aggiornamento professionale. 

Quali sono i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi della formazione base e della formazione di aggiornamento? 

La risposta è abbastanza scontata: sono tenuti a rispettare gli obblighi formativi praticamente tutti gli intermediari persone fisiche. 

L’art. 86 del regolamento IVASS 40/2018 specifica nel dettaglio che sono tenuti all’obbligo di formazione professionale: 

  • gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario: in questo caso la formazione è necessaria ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari. Senza l’iscrizione l’addetto non può operare al di fuori dei locali; 
  • gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera: in questo caso la formazione di base deve essere comunque maturata, pur se l’iscrizione al RUI non è richiesta. La differenza rispetto a coloro che operano al di fuori dei locali è proprio l’iscrizione in Sez. E del RUI; 
  • gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività, con eccezione della distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro; 
  • i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro; 
  • gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro. L’intermediario assicurativo a titolo accessorio è colui che svolge in via principale attività diverse dalla distribuzione di prodotti assicurativi i quali, se intermediati, sono complementari rispetto al bene o servizio principale di natura non assicurativa. Tali prodotti assicurativi, non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale. Esempi tipici di intermediari a titolo accessorio sono le agenzie di viaggio, i concessionari d’auto, gli autonoleggi.  
  • i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività. 

I soggetti appena citati, sono tenuti ovviamente all’obbligo di aggiornamento professionale unitamente alle persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro. 

Queste ultime, al contrario, ai fini dell’iscrizione al RUI, non maturano la formazione iniziale di 60 ore ma devono superare la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli Intermediari assicurativi.  

Per partecipare alla prova, indetta dall’IVASS almeno una volta l’anno, è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o titolo estero equivalente. 

In che cosa consiste la prova di idoneità? 

La prova, che consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla, verte sulle seguenti materie: 

  1. a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’IVASS;
  2. b) disciplina della previdenza complementare;
  3. c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
  4. d) tecnica assicurativa;
  5. e) disciplina della tutela del consumatore;
  6. f) nozioni di diritto privato;
  7. g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

 

La prova si considera superata con un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100). 

 


 

Ringraziamo per il contributo ANTONIO CATONE

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