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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
LA NECESSITA’ DELL’ AGGIORNAMENTO

Come abbiamo già visto, prima di iniziare qualunque attività di distribuzione assicurativa in autonomia, l’intermediario assicurativo deve aver fruito di un periodo formativo di almeno 60 ore, superando il relativo test di certificazione finale.
Così facendo matura i requisiti di professionalità necessari per l’attività di distribuzione assicurativa, indipendentemente se si iscrive al RUI o meno, potendo quindi operare rispettivamente al di fuori dei locali di agenzia oppure all’interno degli stessi.

Una volta conseguiti, i requisiti di professionalità devono essere però mantenuti nel tempo: ai sensi dall’art. 89 del regolamento IVASS 40/2018 il cosiddetto aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

In ogni caso, l’aggiornamento professionale deve effettuarsi in caso di variazioni normative e in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti: infatti la rete distributiva diretta, prima di intermediare un nuovo prodotto, deve essere adeguatamente formata sullo stesso.

Come la formazione professionale, anche la ratio dell’aggiornamento professionale deve essere ricercata nella necessità di assistere, tutelare e proteggere il cliente durante il rapporto contrattuale. L’intermediario, dopo averle acquisite, deve quindi mantenere competenze e capacità necessarie per fornire consulenza professionale al consumatore, a cui devono essere sempre proposti contratti coerenti con il suo profilo personale e professionale.

L’aggiornamento professionale è dunque mirato ad approfondire ed accrescere le conoscenze, competenze e capacità professionali, con riferimento all’attività svolta e ai prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

LE MODALITA’ DELL’AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti: i corsi in aula devono avere una durata non superiore alle 8 ore giornaliere.

Si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità, a condizione che le stesse garantiscano l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione:
a) videoconferenza;
b) webinar;
c) e-learning.

I corsi di aggiornamento professionale, progettati per aree e moduli didattici, devono assicurare all’intermediario un livello di professionalità commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti. Devono prevedere, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tener conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti (ad esempio, chi si occupa di apertura sinistri dovrà approfondire i relativi argomenti).

Ricordiamo le cinque aree tematiche dell’allegato 6 del regolamento IVASS 40/2018:

Area contrattuale e prodotti
Area giuridica
Area tecnica assicurativa e riassicurativa
Area amministrativa e gestionale
Area informatica

Le ore di aggiornamento professionale svolte ai fini della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, se svolte in conformità con la disciplina prevista dal Regolamento IVASS 40/2018, possono considerarsi valide anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti per lo stesso aggiornamento professionale ai fini IVASS.

Concludiamo ricordando ulteriormente che oggi, ai fini IVASS, la formazione on line è considerata equivalente alla formazione maturata in aula.

In passato le due modalità didattiche avevano un peso diverso poiché la formazione di aula era considerata più “importante” della formazione a distanza. L’aggiornamento professionale consisteva nella partecipazione, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività in agenzia, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore annuali, di cui almeno 15 in aula.

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