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L’assicurazione viaggi e il diritto al rimborso

Il periodo in cui solitamente si programmano i viaggi, nel 2020 si è aperto con l’inizio della “pandemia”, comportando, quindi, conseguenze pesanti per i consumatori e per gli operatori del settore turistico e dei trasporti.

Infatti con l’uscita dei vari provvedimenti di marzo sono stati disposte tutta una serie di restrizioni agli spostamenti non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Questo ha comportato disdette di prenotazioni e annullamento di pacchetti viaggio, anche a causa di trasporti sospesi.

 

Le coperture assicurative

Ogni polizza ha le proprie peculiarità, ma in generale occorre verificare nel contratto cosa sia escluso dal rimborso. Solitamente sono esclusi dal rimborso accadimenti estremi quali la stessa pandemia, i casi di malattie infettive o le destinazioni presso zone di guerra o zone comunque sconsigliate dalla Farnesina. Occorre quindi verificare l’ampiezza dell’esclusione per capire se vi è copertura assicurativa.

Alcuni contratti contengono clausole che prevedono penali in caso di disdetta o annullamento del viaggio.

 

Il diritto al rimborso

I decreti legge di marzo N. 9 e 18 hanno regolamentato la disciplina in questo particolare momento prevedendo, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta e quindi la risoluzione del contratto, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre:

1) per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena,

2) per i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;

3) per i soggetti risultati positivi al virus COVID-19;

4) per i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dai contagi;

5) per i soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica.

In questi casi, data l’impossibilità avvenuta di poter usufruire del servizio, è previsto il rimborso di quanto versato, oppure la possibilità di ottenere un voucher da utilizzare entro un determinato periodo.

La stessa cosa avviene per i contratti di pacchetti turistici con destinatarie le stesse categorie di soggetti.

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